Regolamento amministrativo
Art. 63
In vigore dal 26 mar 1891
Nell'esame e giudizio dei conti e nelle cause di responsabilità ai sensi dell', lettera a e b della legge, la Giunta provinciale in primo grado e la Corte dei Conti in grado di appello, pronunziano Sulla responsabilità degli amministratori previa notificazione àmedesimi di presentare in un termine perentorio le loro giustificazioni.
La decisione deve essere notificata alla persona dichiarata responsabile e diviene titolo esecutivo nei termini, nei modi e per gli effetti stabiliti dalla legge sulla Corte dei Conti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-05;99#art-ra-63