Regolamento amministrativo
Art. 61
In vigore dal 26 mar 1891
Qualora il contratto sia illegalmente deliberato e stipulato e se ne chieda la risoluzione nel caso previsto dall' della legge e riguardi lavori, forniture e simili, in pendenza delle decisioni del tribunale, le amministrazioni interessate possono provvedere, senza formalità d'incanto, agli acquisti o somministrazioni che formeranno oggetto del contratto impugnato, e che non ammettono dilazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-05;99#art-ra-61