Regolamento amministrativo

Art. 58

In vigore dal 26 mar 1891
In nessun contratto per forniture o lavori si può pattuire l'obbligo di anticipazioni o di pagamenti in acconto che non siano in ragione della prestazione eseguita o della materia fornita. Sono eccettuati i contratti con case o stabilimenti commerciali od industriali di notoria solidità, i quali non abbiano usanza di assumere l'incarico di lavori o provviste senza anticipazione di parte del prezzo. Non possono stipularsi interessi o provvisioni di banca a fornitori od intraprenditori sulle somme di denaro che fossero obbligati ad anticipare per l'esecuzione dècontratti. Salvo il patto contrario, autorizzato dalla Giunta amministrativa, le spese di asta e di stipulazione di contratto, compreso il registro, sono a carico dell'appaltatore.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-05;99#art-ra-58

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