Regolamento amministrativo
Art. 55
In vigore dal 26 mar 1891
L'obbligo di procedere per via di appalto, a norma dell' della legge, comprende le provviste occorrenti ai bisogni periodici o giornalieri.
Per evidente utilità la Giunta provinciale amministrativa può autorizzare annualmente le provviste suddette presso società cooperative; e, in caso di necessità, può anche autorizzare temporaneamente di servizio in economia.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-05;99#art-ra-55