Regolamento amministrativo

Art. 51

In vigore dal 26 mar 1891
Lo speciale regolamento che ai termini dell' della legge deve essere compilato nei casi ivi previsti, dalle Congregazioni di carità e dalle istituzioni pubbliche di beneficenza sarà sottoposto all'approvazione dell'Autorità tutoria giusta l' lettera f della legge e determinerà, fra l'altro: a) il numero, la qualità, lo stipendio di ciascun impiegato e il salario di ciascun inserviente, in una apposita pianta organica; b) il divieto di variare il numero e lo stipendio degli impiegati o salariati stabiliti nella detta pianta, Senza la previa autorizzazione tutoria; c) le attribuzioni e i doveri proprii di ogni impiegata o salariato, gli orari e, secondo i casi, le regole per la somministrazione ad essi del vitto e dell'alloggio. d) le disposizioni concernenti le licenze, i congedi, le aspettative per motivi di famiglia o di salute, le dimissioni, i collocamenti a riposo, il conseguimento delle indennità o pensioni in rapporto alle condizioni ed alle norme sancite nello Statuto organico. e) le punizioni disciplinari, ammonizione, ammenda, sospensione, licenziamento, destituzione, tenute presenti le disposizioni di cui all' della legge 1° maggio 1890 sulla giustizia amministrativa.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-05;99#art-ra-51

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