Regolamento amministrativo

Art. 46

In vigore dal 26 mar 1891
Oltre le norme sancite nell' della legge, le istituzioni pubbliche di beneficenza debbono attenersi a quelle qui appresso indicate, qualora non vi provvedano i loro particolari statuti. Le adunanze sono ordinarie e straordinarie. Le prime hanno luogo nei tempi determinati dagli statuti, le altre ogni qualvolta lo richieda un bisogno urgente, sia per invito del Presidente, sia per domanda sottoscritta da due almeno degli amministratori o componenti, sia per ordine dell'autorità governativa. L'invito ad intervenire alle sedute deve essere scritto, firmato dal Presidente. Esso dev'essere consegnato al domicilio degli amministratori tre giorni prima della seduta e almeno ventiquattr'ore prima nelle convocazioni d'urgenza; faconde constare della consegna mediante dichiarazione scritta di chi l'ha eseguita, da conservarsi nell'archivio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-05;99#art-ra-46

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