Regolamento amministrativoTitolo III

Art. 43

In vigore dal 26 mar 1891
Nella relazione suddetta l'amministrazione deve: 1. Far constare del modo onde sono avvenute le riscossioni e le spese; 2. Esporre la condizione finanziaria e morale della istituzione ed enti dalla medesima amministrati, le difficoltà superate, i criteri seguiti, i miglioramenti creduti opportuni - Al quale effetto saranno passati in esame la qualità delle rendite, i mezzi ed i modi di aumentarne la produttività e di semplificarne l'amministrazione, nonché la possibilità e la convenienza di mantenere, ridurre o sopprimere alcune spese.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-05;99#art-ra-43

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