Regolamento amministrativo›Titolo III
Art. 38
In vigore dal 26 mar 1891
Con istruzioni concordate fra il Ministero dell'Interno e quello delle Poste e Telegrafi potrà essere consentito che le Congregazioni di carità e le altre istituzioni di beneficenza affidino alle Casse postali il servizio di cassa e di riscossione della rendita pubblica di compendio del loro patrimonio, quando si verifichino le seguenti condizioni:
a) Che l'entrata ordinaria non risulti superiore alle lire 2000 annue;
b) Che per l'indole e lo scopo dell'istituzione o per gli abituali
uffici della Congregazione di carità non abbiano luogo freqnenti operazioni di pagamento, ovvero per somme minime.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-05;99#art-ra-38