Regolamento amministrativoTitolo III

Art. 33

In vigore dal 26 mar 1891
Quando di servizio di cassa non sia affidato ad un istituto di credito, o ed una cassa pubblica, il servizio di riscossione va di regola con giunto a quello di cassa. La separazione non sarà ammessa se non quando la Giunta provinciale amministrativa ne abbia riconosciuta la necessità imposta dalla natura ovvero dall'importanza delle riscossioni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-05;99#art-ra-33

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