Regolamento amministrativoTitolo III

Art. 35

In vigore dal 26 mar 1891
tesoriere, assuntore, ed esattore non possono esercitare l'ufficio prima che la nomina sia stata approvata dalla Giunta provinciale e finché non abbiano prestata la cauzione. Qualora sia richiesto supplemento di cauzione ai termini dell' del regolamento di contabilità, il tesoriere assuntore od esaltatore che non lo presti nel termine prefissogli, decade dall'ufficio. Ove trattisi di esattore comunale, provvede il Prefetto a norma di legge. Tali norme si applicano anche ai riscuotitori retribuiti, ai quali però la Giunta provinciale amministrativa potrà accordare un termine prorogabile fino a sei mesi per prestare la cauzione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-05;99#art-ra-35

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