Regolamento amministrativo›Titolo III
Art. 31
In vigore dal 26 mar 1891
Sono delegate ai Prefetti le attribuzioni riservate al Ministero dell'Interno per gli istituti sovvenzionati a carico dello Stato quando il concorso non ecceda lire 5000 all'anno, e sempre che si tratti di assegno stanziato nel bilancio del Ministero stesso.
Simile delegazione può essere fatta, quando il concorso gravi sul bilancio di altri Ministeri, coll'annuenza dè medesimi.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-05;99#art-ra-31