Regolamento amministrativo›Titolo III
Art. 30
In vigore dal 26 mar 1891
I bilanci degli istituti preveduti nel precedente articolo sono sottoposti all'approvazione del Ministero dell'Interno, ancorchè il Concorso sia stanziato nel bilancio di altri Ministeri.
In questo caso, i detti bilanci debbono essere preventivamente comunicati ai Ministeri medesimi per le loro osservazioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-05;99#art-ra-30