Regolamento amministrativo›Titolo III
Art. 29
In vigore dal 26 mar 1891
I bilanci preventivi delle istituzioni mantenute col concorso dello Stato sono trasmessi, nèmodi e termini stabiliti, invece che al Prefetto per la Giunta provinciale amministrativa, al Ministero dell'Interno, col mezzo della Prefettura, per la prescritta approvazione.
Non costituiscono concorso dello Stato per gli effetti dell' della legge, le somme od assegni, ancorchè continuativi, a carico del bilancio dello Stato per titolo correspettivo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-05;99#art-ra-29