Regolamento amministrativoTitolo III

Art. 26

In vigore dal 26 mar 1891
Il bilancio prescritto dall' della legge sarà da ciascuna amministrazione compilata con riguardo ai proventi ed ai bisogni del nuovo esercizio, e colla scorta dèbilanci e dèconti dei precedenti esercizi Esso è deliberato entro il mese di settembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce. La forma ed i modi di compilazione del bilancio preventivo sono determinati dal regolamento generale di contabilità. Nella compilazione del bilancio le amministrazioni devono tener conto delle decisioni dell'autorità tutoria di cui all' e delle disposizioni ministeriali emanate in applicazione dell' della legge, concernenti la riduzione delle spese di amministrazione e di personale. I ricorsi al Re in via amministrativa contro le decisioni dell'Autorità o contro le disposizioni del Ministero, non dispensano le amministrazioni ricorrenti dall'obbligo di uniformarsi, fino ai definitivi provvedimenti, alle decisioni e disposizioni impugnate, tanto nello stanziamento dèfondi in bilancio che nella corrispondente erogazione delle spese. Il ricorso in sede contenziosa al Consiglio di Stato è regolato dalle disposizioni della legge sulle istituzioni di beneficenza e sul Consiglio di Stato.
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