Regolamento amministrativo›Titolo III
Art. 39
In vigore dal 7 mag 1954
Non più tardi della fine di marzo d'ogni anno il tesoriere presenta alla rispettiva amministrazione il conto finanziario della propria gestione riferibile all'esercizio scaduto, nelle torme indicate dal regolamento generale di contabilità.
Qualora il conto non sia presentato in tempo o risulti inesatto od irregolare ed il tesoriere si rifiuti di emendarlo, la Giunta Provinciale Amministrativa, in seguito a denunzia dell'Amministrazione interessata od anche d'ufficio, lo fa compilare a spese di esso o di chi di regione.
Note all'articolo
- La L. 7 aprile 1954, n. 142 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Il termine di cui [...] all'art. 39 del regolamento approvato con regio decreto 5 febbraio 1891 [...] e' prorogato fino a due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge per i conti che non siano stati ancora presentati".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-05;99#art-ra-39