Regolamento amministrativoTitolo III

Art. 42

In vigore dal 26 mar 1891
Il conto consuntivo deve dimostrare il risultato economico della gestione desunto dalle rendite e spese effettive, e lo stato generale del patrimonio colle sopravvenute variazioni, nella forma proscritta dal regolamento di contabilità. Al conto consuntivo si aggiunge la relazione sul risultato morale della gestione ai termini dell' della legge.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-05;99#art-ra-42

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