Regolamento amministrativoTitolo III

Art. 25

In vigore dal 26 mar 1891
L'amministrazione d'un istituto di beneficenza di nuova fondazione, entro due mesi dalla data del Regio Decreto di costituzione in ente morale, deve inviare al Prefetto, per la Giunta provinciale, la copia dell'inventario, secondo le norme prescritte nel precedente articolo
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-05;99#art-ra-25

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo