Regolamento amministrativo›Titolo III
Art. 25
45 / 217In vigore dal 26 mar 1891
L'amministrazione d'un istituto di beneficenza di nuova fondazione, entro due mesi dalla data del Regio Decreto di costituzione in ente morale, deve inviare al Prefetto, per la Giunta provinciale, la copia dell'inventario, secondo le norme prescritte nel precedente articolo
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-05;99#art-ra-25