Regolamento amministrativo›Titolo III
Art. 23
In vigore dal 26 mar 1891
Le amministrazioni devono inoltre tenere un ordinato ed esatto inventario di tutti i beni che costituiscono il patrimonio di ciascuna istituzione da esse rappresentate, secondo le norme stabilite dal regolamento generale di contabilità prescritto all' della legge.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-05;99#art-ra-23