Regolamento amministrativoTitolo III

Art. 21

In vigore dal 26 mar 1891
La Congregazione di carità e le altre istituzioni pubbliche di beneficenza devono avere un archivio, nel quale saranno tenuti i seguenti registri: a) registro di protocollo per la registrazione delle corrispondenze ufficiali, in arrivo ed in partenza, e degli altri atti inerenti alla gestione amministrativa economica e contabile; b) rubrica alfabetica divisa per materie, per agevolare la ricerca degli atti; c) registro cronologico delle deliberazioni. I regolamenti interni, tenute ferme le norme ordinarie della responsabilità, devono indicare l'impiegato particolarmente responsabile verso l'amministrazione della tenuta e conservazione dell'archivio. I documenti esistenti in archivio, e specialmente i titoli e i documenti relativi alla provenienza e consistenza del patrimonio, non possono essere esportati se non per causa legittima, fattane annotazione nei registri, ed osservate le formalità prescritte dal regolamento interno. L'impiegato incaricato, a norma del regolamento interno, di ricevere gli atti soggetti a tassa di registro, deve tenere, sotto la particolare sua responsabilità il repertorio degli atti soggetti a registrazione, prescritto dalla legge 14 luglio 1887, n. 4702 sul registro e bollo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-05;99#art-ra-21

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