Regolamento amministrativo›Titolo III
Art. 26
46 / 217In vigore dal 26 mar 1891
Il bilancio prescritto dall' della legge sarà da ciascuna amministrazione compilata con riguardo ai proventi ed ai bisogni del nuovo esercizio, e colla scorta dèbilanci e dèconti dei precedenti esercizi Esso è deliberato entro il mese di settembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce.
La forma ed i modi di compilazione del bilancio preventivo sono determinati dal regolamento generale di contabilità.
Nella compilazione del bilancio le amministrazioni devono tener conto delle decisioni dell'autorità tutoria di cui all' e delle disposizioni ministeriali emanate in applicazione dell' della legge, concernenti la riduzione delle spese di amministrazione e di personale.
I ricorsi al Re in via amministrativa contro le decisioni dell'Autorità o contro le disposizioni del Ministero, non dispensano le amministrazioni ricorrenti dall'obbligo di uniformarsi, fino ai definitivi provvedimenti, alle decisioni e disposizioni impugnate, tanto nello stanziamento dèfondi in bilancio che nella corrispondente erogazione delle spese.
Il ricorso in sede contenziosa al Consiglio di Stato è regolato dalle disposizioni della legge sulle istituzioni di beneficenza e sul Consiglio di Stato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-05;99#art-ra-26