Regolamento amministrativoTitolo III

Art. 32

In vigore dal 26 mar 1891
Sono tesorieri o cassieri propri di una istituzione quelli che gerarchicamente ne dipendono e sono considerati come impiegati della medesima, ricevano o no uno stipendio od un aggio. Sono assuntori del servizio di Tesoreria o di cassa quegli enti morali o quei privati che assumono il servizio di tesoreria in forza di contratto, con o senza retribuzione. Le istituzioni di beneficenza possono essere, dalla Giunta provinciale amministrativa, autorizzate ad avere un tesoriere o cassiere proprio soltanto nei casi di dimostrata convenienza. Ma se il tesoriere o cassiere nominato sia già addetto in tale qualità ad un'altra istituzione di beneficienza, prima di assumere l'ufficio deve ottenere il consenso di quest'ultima, la quale può negarlo quando lo reputi pregiudizievole al servizio. In caso di dissenso decide la Giunta provinciale amministrativa.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-05;99#art-ra-32

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo