Art. 30
Regolamento amministrativoTitolo III

Art. 30

50 / 217
In vigore dal 26 mar 1891
I bilanci degli istituti preveduti nel precedente articolo sono sottoposti all'approvazione del Ministero dell'Interno, ancorchè il Concorso sia stanziato nel bilancio di altri Ministeri. In questo caso, i detti bilanci debbono essere preventivamente comunicati ai Ministeri medesimi per le loro osservazioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-05;99#art-ra-30