Regolamento amministrativo
Art. 50
In vigore dal 26 mar 1891
I processi verbali delle deliberazioni di qualunque natura prese dall'Amministrazione devono essere redatti nel modo indicato dall' n. 2 della legge e trascritti in ordine cronologico nel registro di cui all' lettera c di questo regolamento - Essi sono segnati con un numero progressivo per ciascuno anno.
Dei verbali delle deliberazioni che non sono soggetti a pubblica. alone, non può essere rilasciata copia, consentita lettura o riferimento il contenuto senza il consenso dell'amministrazione o dell'autorità governativa. Il rifiuto deve essere dato per iscritto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-05;99#art-ra-50