Art. 50
Regolamento amministrativo

Art. 50

5 / 217
In vigore dal 26 mar 1891
I processi verbali delle deliberazioni di qualunque natura prese dall'Amministrazione devono essere redatti nel modo indicato dall' n. 2 della legge e trascritti in ordine cronologico nel registro di cui all' lettera c di questo regolamento - Essi sono segnati con un numero progressivo per ciascuno anno. Dei verbali delle deliberazioni che non sono soggetti a pubblica. alone, non può essere rilasciata copia, consentita lettura o riferimento il contenuto senza il consenso dell'amministrazione o dell'autorità governativa. Il rifiuto deve essere dato per iscritto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-05;99#art-ra-50