Regolamento amministrativo›Titolo II
Art. 12
In vigore dal 26 mar 1891
Nei regolamenti interni sarà anche indicato il modo con cui i Comitati di erogazione e di assistenza dovranno giustificare l'adempimento del loro mandato, tenute presenti, per quanto è possibile, le eseguenti norme:
Nelle singole erogazioni di beneficenza e nelle distribuzioni di sussidi, soccorsi, elemosine, ecc., i Comitati si atterranno alle prescrizioni dei testatori e degli oblatori. Le erogazioni dovranno risultare da un elenco nel quale deve essere indicata, per ognuna di esse, la somma erogata, il giorno e le circostanze in cui la erogazione ebbe luogo.
I particolari regolamenti determineranno per quali somme ed in quali circostanze l'erogazione debba essere provata mediante documento.
Se le erogazioni consistono in medicinali, le ordinazioni si faranno, di regola, mediante ricette firmate da un medico e vidimate da un membro della Congregazione di carità o del Comitato e porteranno le indicazioni di tempo, luogo e persona che saranno richieste nel regolamento.
Le Congregazioni forniscono ai Comitati i fondi necessari, mediante mandati di anticipazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-05;99#art-ra-12