Regolamento amministrativoTitolo II

Art. 15

In vigore dal 26 mar 1891
La rinnovazione ordinaria dei membri elettivi della Congregazione di carità e delle altre istituzioni pubbliche di beneficenza, ha luogo nella sessione di autunno, ed ha effetto al primo gennaio di ciascun anno; le surrogazioni straordinarie sono deliberate subito che siasi verificata la vacanza ed hanno effetto appena sia stata resa esecutiva la deliberazione. L'anno principiato si ha per intero; i componenti nominati in surrogazione durano in carica quanto sarebbero normalmente rimasti in ufficio i surrogati. Per le Congregazioni di carità la scadenza durante i primi tre anni è determinata dalla sorte, poscia dall'anzianità di nomina.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-05;99#art-ra-15

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo