Regolamento amministrativoTitolo II

Art. 10

In vigore dal 26 mar 1891
L'incompatibilità per gli impiegati addetti all'amministrazione comunale di cui all' lett. b) della legge si applica agli stipendiati addetti ad un ufficio amministrativo del comune nel quale esiste la istituzione. Non si applica quindi al personale insegnante nelle scuole comunali, ai medici condotti e ad ogni altro stipendiato che non esercita nel comune alcuna funzione amministrativa.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-05;99#art-ra-10

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