Regolamento amministrativoTitolo II

Art. 13

In vigore dal 26 mar 1891
L'atto di autorizzazione maritale prescritto dall' della legge sarà prodotto dalla Congregazione di carità, dall'Amministrazione dell'Istituto di beneficenza o dal Sindaco all'ufficio di Prefettura pel circondario capoluogo di provincia ed a quello di Sotto Prefettura per gli altri circondari, entro quindici giorni dalla pubblicazione dell'atto di nomina. L'ufficio di Prefettura o Sotto Prefettura ne segna tosto ricevute, e quando riconosca che l'atto presentatogli non è regolare, lo invia all'amministrazione mittente, dichiarando sospesi gli effetti della nomina fino all'avvenuta regolarizzazione dell'atto. I motivi della sospensione sono notificati alla donna maritata, la quale è tenuta a porsi in regola entro il termine di due mesi, sotto pena di decadenza.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-05;99#art-ra-13

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo