Regolamento amministrativo›Titolo II
Art. 13
In vigore dal 26 mar 1891
L'atto di autorizzazione maritale prescritto dall' della legge sarà prodotto dalla Congregazione di carità, dall'Amministrazione dell'Istituto di beneficenza o dal Sindaco all'ufficio di Prefettura pel circondario capoluogo di provincia ed a quello di Sotto Prefettura per gli altri circondari, entro quindici giorni dalla pubblicazione dell'atto di nomina.
L'ufficio di Prefettura o Sotto Prefettura ne segna tosto ricevute, e quando riconosca che l'atto presentatogli non è regolare, lo invia all'amministrazione mittente, dichiarando sospesi gli effetti della nomina fino all'avvenuta regolarizzazione dell'atto. I motivi della sospensione sono notificati alla donna maritata, la quale è tenuta a porsi in regola entro il termine di due mesi, sotto pena di decadenza.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-05;99#art-ra-13