Regolamento amministrativoTitolo II

Art. 14

In vigore dal 26 mar 1891
La revoca dell'autorizzazione maritale deve essere notificata per atto d'usciere alla Congregazione di carità od all'Amministrazione dell'istituto della quale la donna fa parte. La notificazione di quest'atto produce l'immediata decadenza, e da essa decorrono gli effetti giuridici della revoca, la quale deve tosto essere comunicata all'autorità politica del circondario. Ove l'autorizzazione non risulti da atto pubblico, deve essere provata mediante atto scritto; autenticato nelle sottoscrizioni da un notaio o da altro pubblico ufficiale, od anche dal Sindaco o dal Presidente della Congregazione di carità.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-05;99#art-ra-14

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