Regolamento amministrativo›Titolo II
Art. 6
In vigore dal 26 mar 1891
Il numero dècomponenti le congregazioni di carità, compreso il presidente, che il Consiglio comunale può eleggere scegliendoli fra i propri membri, non può essere più della metà di quelli che in ragione di popolazione competono al comune.
La nomina del Presidente ha luogo mediante votazione separata.
Nelle nomine dei componenti le congregazioni di carità e delle rappresentanze delle istituzioni pubbliche di beneficenza, dopo due votazioni libere, si procede per ballottaggio.
I membri delle congregazioni di carità che diventino incompatibili per essere stati nominati od eletti ad alcuno degli uffici preveduti negli lettera b della legge, hanno diritto di optare entro 15 giorni da quello in cui è divenuta esecutiva la loro nomina od elezione.
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