Regolamento amministrativoTitolo I

Art. 2

In vigore dal 26 mar 1891
Sono istituzioni pubbliche di beneficenza tutte le Opere pie riconosciute tali al momento dell'attuazione della legge 17 luglio 1890, salvo i ricorsi al Ministero dell'Interno, il quale, raccolte le opportune informazioni e le proposte della Giunta Provinciale Amministrativa, provvede con Decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato.
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