Regolamento amministrativo›Titolo I
Art. 1
In vigore dal 26 mar 1891
Spetta al Ministero dell'Interno, in sede amministrativa, di promuovere per Decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, la dichiarazione se un'opera pia od altro ente morale abbia i caratteri d'istituzione pubblica di beneficenza agli effetti dell'° della Legge 17 luglio 1890.
Salve le disposizioni della Legge predetta, le istituzioni pubbliche di beneficenza sono pure sottoposte alle leggi speciali che regolano talune peculiari forme di erogazione.
Le particolari norme dirette a regolarle sono, in tali casi, determinate per decreto reale, d'accordo fra il Ministero dell'interno ed i Ministeri interessati, sentito, ove sia d'uopo, il parere del Consiglio di Stato.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-05;99#art-ra-1