Regolamento amministrativoTitolo I

Art. 3

In vigore dal 26 mar 1891
Per poter determinare, in caso di dubbio o di contestazione, se una istituzione appartenga ad alcuna di quelle indicate dall'° della legge gli amministratori o rappresentanti di essa devono fornire al Prefetto della provincia le occorrenti informazioni, corredate dagli atti di fondazione o da altri titoli che valgano a determinarne il carattere. Il Prefetto, sentito il parere della Giunta provinciale amministrativa, invierà gli atti al Ministero dell'Interno, al quale spetta di provvedere.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-05;99#art-ra-3

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