Regolamento amministrativo›Titolo I
Art. 5
In vigore dal 26 mar 1891
La congregazione di carità deve essere costituita in ogni comune, ancorchè non abbia beni da amministrare, per l'adempimento dei doveri che le incombono a norma di legge.
Essa dovrà segnatamente promuovere i provvedimenti diretti a fornire di rappresentanza legale i derelitti che ne siano privi, procurare loro assistenza e provvedere ai loro bisogni in caso d'urgenza.
Allorchè venga dimesso un ricoverato che, per effetto di tale dimissione rimanga privo di legale rappresentanza, i Direttori degli stabilimenti indicati nell'art. 262 del Codice Civile devono darne avviso per iscritto alla competente congregazione di carità ed al Procuratore del Re, perché vi sia provveduto a norma di legge.
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