Regolamento amministrativo›Titolo II
Art. 15
35 / 217In vigore dal 26 mar 1891
La rinnovazione ordinaria dei membri elettivi della Congregazione di carità e delle altre istituzioni pubbliche di beneficenza, ha luogo nella sessione di autunno, ed ha effetto al primo gennaio di ciascun anno; le surrogazioni straordinarie sono deliberate subito che siasi verificata la vacanza ed hanno effetto appena sia stata resa esecutiva la deliberazione.
L'anno principiato si ha per intero; i componenti nominati in surrogazione durano in carica quanto sarebbero normalmente rimasti in ufficio i surrogati.
Per le Congregazioni di carità la scadenza durante i primi tre anni è determinata dalla sorte, poscia dall'anzianità di nomina.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-05;99#art-ra-15