Regolamento amministrativo
Art. 56
In vigore dal 26 mar 1891
Nei luoghi in cui non sia nelle abitudini l'affitto delle case per appalto, l'autorità tutoria può dare, in via di massima, l'autorizzazione di procedere a trattativa privata, stabilendo la misura minima della pigione per la quale può essere stipulato l'affitto.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-05;99#art-ra-56