Regolamento amministrativo

Art. 59

In vigore dal 26 mar 1891
L'Amministrazione d'un istituto di beneficenza, per ottenere dall'autorità tutoria la facoltà di procedere per licitazione o trattativa privata, deve dimostrarne il bisogno, la convenienza, la opportunità. L'autorità tutoria provvede con decisione motivata.
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