Art. 59
Regolamento amministrativo

Art. 59

14 / 217
In vigore dal 26 mar 1891
L'Amministrazione d'un istituto di beneficenza, per ottenere dall'autorità tutoria la facoltà di procedere per licitazione o trattativa privata, deve dimostrarne il bisogno, la convenienza, la opportunità. L'autorità tutoria provvede con decisione motivata.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-05;99#art-ra-59