Regolamento amministrativo
Art. 64
In vigore dal 26 mar 1891
La maggior utilità che à sensi dell' della legge è condizione per consentire che una somma disponibile sia impiegata in miglioramento del patrimonio attuale deve risultare da documenti e da calcoli tecnici esatti che accertino l'aumento della rendita ovvero un aumento di valore o un miglioramento nella condizione del patrimonio.
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