Regolamento amministrativo›Titolo IV
Art. 66
In vigore dal 26 mar 1891
L'approvazione cui sono soggette le deliberazioni indicate nell' della legge, tranne i casi in cui dev'essere motivata, può aver luogo con la formula da apporre in calce alle deliberazioni medesime - «Visto per l'approvazione tutoria - Il Prefetto presidente della Giunta provinciale amministrativa». -
Ogni visto porterà la data del giorno in cui l'approvazione viene concessa, ed il numero progressivo del registro delle ordinanze e decisioni tutorie.
Il rifiuto d'approvazione deve essere motivato.
Debbono essere pure motivate le ordinanze e le decisioni della Giunta predetta che concernono le deliberazioni di cui alle lettere g h dell', oltre a quelle che debbono esserle per legge.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-05;99#art-ra-66