Regolamento amministrativo

Art. 65

In vigore dal 26 mar 1891
Le condizioni alle quali la Giunta provinciale, nel caso di dissenso, può consentire l'uso in comune dei locali e la facoltà di valersi degli impiegati dè comuni giusta l'ultimo alinea dell' della legge, riguardano il tempo e modo di usare, da parte delle istituzioni di beneficenza, dè locali ed impiegati, ed i compensi strettamente necessari agli impiegati, nell'intento di conciliare l'interesse dell'istituzione di beneficenza colle esigenze dell'amministrazione comunale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-05;99#art-ra-65

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