Regolamento amministrativoTitolo IV

Art. 68

In vigore dal 26 mar 1891
Non è necessaria l'autorizzazione per accettare oblazioni di cose mobili o denaro con la condizione o consenso, espresso o tacito, che siano da distribuire integralmente ai poveri durante l'esercizio del bilancio, e quindi senza obbligo per l'ente che riceve di destinarle ad aumento del patrimonio. In ogni caso della ricevuta oblazione dovrà essere dato immediato avviso alla Giunta Provinciale per mezzo del Prefetto e nei modi regolari si dovrà rendere all'autorità stessa il conto della erogazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-05;99#art-ra-68

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo