Regolamento amministrativoTitolo IV

Art. 72

In vigore dal 26 mar 1891
Nel caso di acquisto di stabile destinato al fine dell'istituzione devonsi inoltre dimostrare le ragioni che lo rendono indispensabile per migliorarne i servizi, e provare la proporzionalità e sufficienza delle rendite e dèmezzi dello istituto al nuovo assetto dei servizi stessi ed alla estensione che verrebbe data al fine dell'istituzione. Se l'acquisto è inteso ad aumentare o migliorare il patrimonio, la amministrazione, à sensi dell' della legge, deve provare la maggiore utilità dello investimento, in confronto dello impiego normale della somma giusta l'articolo stesso.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-05;99#art-ra-72

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