Regolamento amministrativo›Titolo IV
Art. 76
In vigore dal 26 mar 1891
Agli effetti dell' lettera e della legge, sono considerati come trasformazione o diminuzione di patrimonio, e quindi vanno sottoposti alla previa autorizzazione della Giunta provinciale, non solo gli acquisti e le vendite di beni stabili o titoli di rendita e le costituzioni di servitù passive ma eziandio le permutazioni, le contrattazioni di prestiti e mutui attivi o passivi, le costituzioni di rendita, le concessioni di pegno o di ipoteca, l'impiego in qualsiasi modo di somme disponibili, le riscossioni di capitali e le operazioni congeneri.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-05;99#art-ra-76