Regolamento amministrativo›Titolo IV
Art. 79
In vigore dal 26 mar 1891
Il termine utile per la produzione del ricorso al Re in sede amministrativa contro le deliberazioni della Giunta provinciale amministrativa, à senso dell' della legge, è di 30 giorni decorrendi da quello in cui le Congregazioni di carità o le amministrazioni di altri istituti di beneficenza avranno avuta legale notificazione delle deliberazioni suddette.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-05;99#art-ra-79