Art. 79
Regolamento amministrativoTitolo IV

Art. 79

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In vigore dal 26 mar 1891
Il termine utile per la produzione del ricorso al Re in sede amministrativa contro le deliberazioni della Giunta provinciale amministrativa, à senso dell' della legge, è di 30 giorni decorrendi da quello in cui le Congregazioni di carità o le amministrazioni di altri istituti di beneficenza avranno avuta legale notificazione delle deliberazioni suddette.
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