Regolamento amministrativo›Titolo V
Art. 81
In vigore dal 26 mar 1891
La sorveglianza che i consigli comunali son chiamati ad esercitare sulle istituzioni pubbliche di beneficenza dallo della legge comunale e provinciale, non conferisce ai medesimi od ai loro membri alcun diritto di dare ordini o disposizioni pel servizio o d'intervenire alle adunanze delle amministrazioni degli istituti stessi.
Il Sindaco od un suo delegato, da scegliersi nel seno del Consiglio comunale, hanno diritto di esaminare sul luogo tutti gli atti, contratti e registri delle Amministrazioni, riferendone nella prima tornata al Consiglio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-05;99#art-ra-81