Regolamento amministrativo›Titolo V
Art. 85
In vigore dal 26 mar 1891
In conformità delle istruzioni che verranno concordate fra il Ministero dell'Interno ed i Ministeri delle Finanze e del Tesoro, ed in occasione delle visite ordinarie e straordinarie agli uffici finanziari governativi, i Prefetti potranno incaricare, d'accordo coll'intendente, delle verifiche ed ispezioni ordinate dalla legge od autorizzate dal presente regolamento, gli ispettori finanziari addetti all'Intendenza di finanza rispettiva.
Di simili verifiche ed ispezioni, d'accordo fra i detti Ministeri, potranno essere dal Ministero dell'Interno incaricati altresì gli ispettori delle Intendenze e quelli addetti ai Ministeri medesimi.
Agli ispettori delegati a norma di questo articolo, non spetta una speciale indennità, a meno che sia stata preventivamente riconosciuta la necessità di una trasferta straordinaria.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-05;99#art-ra-85