Regolamento amministrativoTitolo V

Art. 87

In vigore dal 26 mar 1891
Le proposte di scioglimento devono essere accompagnate da copia autentica della nota d'invito di che nell' dalle deduzioni o discolpe dell'Amministrazione interessata, o dalle ragioni che allo stato delle cose renderebbero inutile od intempestivo l'invito; da una relazione sui fatti che giustificano il proposto provvedimento e dal motivato parere dell'autorità tutoria.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-05;99#art-ra-87

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